Assegno di divorzio: No all’ex coniuge indipendente

STORICA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

NESSUN ASSEGNO DI DIVORZIO ALL’EX CONIUGE ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE

Cass. Civile, sez. I, sentenza n. 11504 del 10/05/2017 Presidente Di Palma, Relatore Lamorgese – TESTO INTEGRALE

Dopo più di vent’anni la Suprema Corte di Cassazione con una storica sentenza del 10 maggio 2017 numero 11504/2017 ha previsto che l’assegno di divorzio non è dovuto se l’ex coniuge risulta indipendente economicamente, introducendo quindi un nuovo criterio per l’assegnazione dell’eventuale assegno divorzile. Finora il criterio a cui i giudici facevano riferimento per la concessione e il calcolo dell’ammontare dell’assegno di divorzio risultava essere il “tenore di vita” tenuto dalla coppia durante la vita matrimoniale, adesso, invece, con questa storica sentenza, tale criterio viene del tutto abbandonato e sostituito da un criterio più attuale, ovvero l’indipendenza economica dell’ex coniuge.

E difatti i nuovi principali “indici” per accertare la sussistenza o meno dell'”indipendenza economica” dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio sono:

1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;

2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza («dimora abituale»: art. 43, secondo comma, cod. civ.) della persona che richiede l’assegno;

3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;

4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Di conseguenza, alla luce di questo nuovo orientamento, se l’ex coniuge possiede “mezzi adeguati” oppure è effettivamente in grado di procurarseli, il diritto all’assegno deve essergli negato.

Per giunta la Corte ha ribadito come già in altre recenti pronunce che “la formazione di una famiglia di fatto da parte del coniuge beneficiario dell’assegno divorzile è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una eventuale cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale da parte dell’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo (cfr. le sentenze nn. 6855 del 2015 e 2466 del 2016).

N.B. Tuttavia è giusto e doveroso precisare che, sebbene di straordinaria rilevanza, questa non è una sentenza delle Sezioni Unite, pertanto, essendo una pronuncia emessa da una Sezione Semplice, tale orientamento potrebbe comunque essere disatteso dalla giurisprudenza.

Di seguito il testo integrale della Sentenza n. 11504/2017:

CLICCA QUI PER SCARICARE LA SENTENZA n. 11504/2017

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